← Editoriale

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CONVIVENZA DI FATTO

Con l’espressione “convivenza di fatto” si fa riferimento alle coppie, sia omosessuali che eterosessuali, formate da persone che abbiano compiuto 18 anni e che vivono insieme come se fossero unite da un vincolo matrimoniale. Ai sensi dell’art. 2 D.lgs 30/2007 il partner extracomunitario del cittadino italiano, dopo aver instaurato la convivenza di fatto, ha diritto […]

avvocato diritto dello straniero

Con l’espressione “convivenza di fatto” si fa riferimento alle coppie, sia omosessuali che eterosessuali, formate da persone che abbiano compiuto 18 anni e che vivono insieme come se fossero unite da un vincolo matrimoniale.

Ai sensi dell’art. 2 D.lgs 30/2007 il partner extracomunitario del cittadino italiano, dopo aver instaurato la convivenza di fatto, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.

Come formalizzare la convivenza di fatto

La convivenza di fatto deve essere formalizzata con dichiarazione resa presso il competente ufficio del Comune di residenza. Il partner straniero verrà inserito nello stato di famiglia del cittadino italiano attestando così la convivenza.

Interpretazione della P. A. e conseguente problematicità.

Occorre però precisare che secondo un’interpretazione avanzata dalla pubblica amministrazione il presupposto per la registrazione della convivenza sarebbe l’iscrizione anagrafica considerata imprescindibile per l’inserimento del partner straniero nello stato di famiglia del cittadino italiano. La conseguenza è che il cittadino extracomunitario irregolare, perchè non già in possesso di un permesso di soggiorno, non potrebbe secondo questa interpretazione formalizzare la convivenza di fatto in quanto non iscritto nell’anagrafe.

Interpretazione della giurisprudenza e possibile soluzione.

In tali casi una soluzione potrebbe essere la stipula di un patto di convivenza innanzi ad un avvocato o ad un notaio. Il patto di convivenza è finalizzato esclusivamente a regolare i rapporti patrimoniali e di assistenza reciproca tra le parti e, ai sensi di legge, la sua stipula non è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno. Qualora l’autorità amministrativa rifiutasse la registrazione del patto sarebbe possibile impugnare il diniego innanzi al Tribunale, il quale ordinerà poi alla pubblica amministrazione di procedere. Costante giurisprudenza infatti, al fine di tutelare l’unità familiare, considera sufficiente il patto di convivenza per l’iscrizione del partner extracomunitario all’anagrafe. Ottenuta l’iscrizione anagrafica e la registrazione del patto il partner extracomunitario potrà richiedere il permesso di soggiorno in quanto rientrante tra i soggetti legittimati ai sensi del d.lgs 30/2007.

Stante la complessità della fattispecie, la necessità di un attento esame dei documenti e una previa verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione. Per ulteriori informazioni e per l’assistenza legale è possibile rivolgersi al nostro studio in Napoli specializzato in diritto dell’immigrazione ed attivo sulla provincia di Napoli e Salerno.