Crisi d’impresa e insolvenza (art. 2 C.C.I.I.)
Si intende per «crisi» lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettati a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; per «insolvenza», invece, si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che egli […]
Si intende per «crisi» lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettati a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; per «insolvenza», invece, si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che egli non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. 179/ 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile per il caso di crisi o insolvenza. In tale prospettiva è necessario affermare che “sul piano economico – finanziario” lo stato di crisi d’impresa può definirsi la situazione d’incapacità di generare, in via continuativa e non episodica, un adeguato flusso di cassa operativo. Ciò può avvenire a causa di una struttura finanziaria sbilanciata (ad esempio il finanziamento di investimenti con linee di breve termine), oppure per una errata gestione del circolante commerciale (dilazione ai fornitori inferiori rispetto ai clienti, una gestione del magazzino non efficace, ecc). Al fine di controllare le attività aziendali è indispensabile agire su due fronti: avere sia una visione completa dell’azienda, che permette di fotografare lo stato di salute dell’impresa negli ultimi esercizi e nell’esercizio in corso e valutare eventuali squilibri in termini di redditività, solvibilità e liquidità; sia una visione al futuro che permette di valutare in ottica prospettica la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa netti positivi in grado di ripagare i flussi di debito dell’azienda nell’arco dei 12 mesi successivi. Con le recenti novità, l’imprenditore individuale deve adottare tutte le misure idonee a rilevare in anticipo lo stato di crisi e assumere senza indugio tutte le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c. È da sottolineare un aspetto importante indicato dall’art. 3 del Codice della Crisi secondo cui sono stabiliti i parametri per ritenere necessaria l’attuazione di misure per l’emersione della crisi quali:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
- ricavare le informazioni utili per utilizzare la lista di controllo e effettuare il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.
Emergono di conseguenza nuove responsabilità che dovranno essere ben condivise tra i soggetti delegati al controllo dell’azienda.
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Avv. Fabiana Saltelli.