FALSITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO: COME DIFENDERSI.
Il testamento olografo è quell’atto redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore ed è la forma più semplice ed economica con cui una persona può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l’intervento di altre persone o l’assistenza di un professionista e senza […]
Il testamento olografo è quell’atto redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore ed è la forma più semplice ed economica con cui una persona può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l’intervento di altre persone o l’assistenza di un professionista e senza dover adottare particolari mezzi di redazione. Tale tipo di testamento può essere scritto da persona maggiorenne, non interdetta e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata. Chiunque, tra persone fisiche e giuridiche, può beneficiare di un testamento olografo, con esclusione del tutore e protutore (art. 596 c.c.). La legge prevede tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: l’autografia, la data, la sottoscrizione sempre e solo per mano del testatore. Tuttavia, non sono rari i casi in cui si produca un testamento falso. Ciò avviene semplicemente scrivendolo e firmandolo ad insaputa del vero titolare dei beni, che magari muore in seguito senza lasciare testamento, oppure scrivendo e firmando un testamento successivo a quello redatto dal de cuius, per impedire che il primo (l’unico testamento originale) possa produrre effetti. Falsificare un testamento costituisce reato, nonostante la fattispecie del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) sia stata depenalizzata dal D.lgs. n. 7/2016. Infatti, la Corte di Cassazione (Cass. pen. n. 25948/2017) ha stabilito che la falsificazione di testamento non rientra tra i reati depenalizzati dal citato decreto, ma sussume alla fattispecie espressamente prevista dall’art. 491 c.p., che ha rilevanza penale quando il fatto è commesso per recare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno. Ciò significa che la querela, presentata nei confronti del soggetto ritenuto responsabile della falsificazione, richiede la prova in giudizio dell’utilità economica che egli ha tratto dal compimento di tale opera. La parte che contesti l’autenticità di un testamento olografo può impugnare l’atto dinanzi al giudice civile. Infatti, secondo la Cass. S.U. la parte interessata deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della prova, fornendo o indicando al giudice scritture di comparazione del testatore “coeve” (ossia temporalmente vicine al testamento impugnato), “omogenee” (ossia dello stesso tipo) e di numero sufficiente (Tribunale di Pescara, n. 1564/2019, pubblicata il 25.10.2019). Trattandosi di un tema particolarmente delicato, ed essendoci dei risvolti penali piuttosto complessi, è preferibile farsi supportare da un avvocato. Il proprio legale proporrà sia un giudizio civile al fine di far dichiarare il testamento nullo e quindi far aprire la successione legittima, sia un giudizio penale, predisponendo un apposito atto di querela che procederà poi a depositare alla Procura della Repubblica.
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Avv. Fabiana Saltelli