← Editoriale

Dimissioni di fatto per assenza ingiustificata: quando scattano?

La nuova normativa (Legge 2023/2024 – Collegato Lavoro) ha introdotto le “dimissioni di fatto”, una modalità semplificata per chiudere il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata del dipendente, alternativa al licenziamento disciplinare. 🔹 Cos’è una “dimissione di fatto”? È la presunzione della volontà del lavoratore di dimettersi, desunta da un comportamento concludente: […]

La nuova normativa (Legge 2023/2024 – Collegato Lavoro) ha introdotto le “dimissioni di fatto”, una modalità semplificata per chiudere il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata del dipendente, alternativa al licenziamento disciplinare.


🔹 Cos’è una “dimissione di fatto”?

È la presunzione della volontà del lavoratore di dimettersi, desunta da un comportamento concludente: l’assenza ingiustificata prolungata, senza necessità di una comunicazione formale del dipendente.


🔹 Quando scattano le dimissioni di fatto?

  • Dopo 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata.
  • I CCNL possono prevedere un termine maggiore (es. 20 o 30 giorni), ma non inferiore ai 15 giorni.

Attenzione: non scatta automaticamente! Il datore di lavoro deve:

  1. Prendere atto della situazione.
  2. Inviare comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro).
  3. Procedere alla cessazione del rapporto (Unilav-Cessazione con causale specifica).

🔹 Ruolo del CCNL

  • Può estendere il termine oltre i 15 giorni.
  • Non può ridurlo.
  • Deve disciplinare esplicitamente la fattispecie se vuole regolare le dimissioni di fatto in modo diverso.

🔹 Differenze tra dimissioni di fatto e licenziamento per assenza

AspettoDimissioni di fattoLicenziamento disciplinare
Chi agisceVolontà (presunta) del lavoratoreAtto unilaterale del datore
ProceduraComunicazione all’ITLContestazione, difesa, valutazione (art. 7 L. 300/70)
PreavvisoIl datore può trattenerloNessun preavviso se per giusta causa
NASpI (disoccupazione)Non spetta (salvo eccezioni)Spetta se licenziamento involontario

🔹 E se il dipendente presenta dimissioni formali dopo l’assenza?

Se il lavoratore presenta dimissioni mentre è ancora assente o dopo che il datore ha avviato la procedura, sarà il datore a valutare se accettare queste dimissioni formali oppure proseguire con la procedura di “dimissioni di fatto”.


In sintesi

Le dimissioni di fatto:

  • Offrono uno strumento semplificato per gestire l’abbandono del posto di lavoro.
  • Non si attivano automaticamente, ma richiedono un atto formale del datore.
  • Hanno impatti diversi dal licenziamento, soprattutto per il lavoratore (es. NASpI non spettante).

Per maggiori informazioni, contattaci!

Avv. Fabiana Saltelli.