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Adozione internazionale per le coppie omosessuali: Venezia porta il caso alla Corte Costituzionale

C’è un momento, nel cammino lento e faticoso dei diritti civili, in cui un singolo caso giudiziario diventa la porta attraverso cui passa un intero pezzo di società. Quel momento è adesso. Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29-bis della legge n. 184/1983 – la norma che […]

C’è un momento, nel cammino lento e faticoso dei diritti civili, in cui un singolo caso giudiziario diventa la porta attraverso cui passa un intero pezzo di società. Quel momento è adesso.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29-bis della legge n. 184/1983 – la norma che regola l’accesso alle procedure di adozione internazionale – nella parte in cui esclude le coppie omosessuali unite civilmente dalla possibilità di ottenere il decreto di idoneità all’adozione. La Corte Costituzionale è ora chiamata a rispondere a una domanda che il legislatore si rifiuta di affrontare da anni: due persone dello stesso sesso, unite civilmente, possono adottare un bambino in stato di abbandono all’estero?

La storia di una coppia veneziana

Al centro della vicenda ci sono due uomini quarantenni, uniti civilmente dal 2019, che desiderano accogliere nella propria famiglia un bambino ospite di un istituto all’estero. Il Tribunale li descrive come una coppia solida e matura, con un legame fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, dotata delle risorse affettive e materiali per prendersi cura di un minore in stato di abbandono. In aula hanno raccontato il loro desiderio di costruire una famiglia e le difficoltà concrete che il loro orientamento sessuale ha frapposto a questo progetto di vita.

Eppure la legge, così com’è scritta, non consente loro nemmeno di iniziare il percorso. L’articolo 29-bis della legge sulle adozioni rinvia all’articolo 6, che riserva la dichiarazione di disponibilità all’adozione ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Le coppie unite civilmente restano fuori.

Il paradosso giuridico: da soli sì, in coppia no

Ed è qui che il sistema rivela tutta la sua incoerenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2025, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso articolo 29-bis nella parte in cui escludeva le persone singole dall’adozione internazionale. Oggi, dunque, ciascuno dei due partner veneziani potrebbe – da solo, come persona di stato libero – chiedere il decreto di idoneità e adottare un bambino all’estero. Ma non possono farlo insieme, come coppia.

L’assurdità è evidente e i giudici veneziani non hanno mancato di sottolinearla: se i due sciogliessero la loro unione civile, ciascuno potrebbe singolarmente adottare, per poi ricostituire il nucleo familiare. Un percorso grottesco che la legge, nei fatti, impone a chi vuole esercitare un diritto fondamentale.

Perché il divieto è discriminatorio

Nell’ordinanza di rimessione, il Tribunale di Venezia costruisce un ragionamento che si regge su pilastri ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il primo pilastro è il principio di uguaglianza: il divieto di accesso all’adozione internazionale per le coppie unite civilmente produce effetti discriminatori e ingiustificati. La Corte EDU ha ripetutamente affermato che gli Stati non possono operare distinzioni tra coppie eterosessuali e omosessuali in materia di adozione, se non in presenza di ragioni oggettive e proporzionate.

Il secondo pilastro è l’interesse superiore del minore. Su questo punto la comunità scientifica è unanime da tempo: l’orientamento sessuale dei genitori non incide in alcun modo sulle capacità genitoriali né sul benessere dei bambini. La Corte di Cassazione lo ha ribadito più volte a partire dalla sentenza n. 12962 del 2016, e la stessa Corte Costituzionale lo ha confermato nella sentenza n. 221 del 2019.

Il terzo pilastro è l’evoluzione del concetto di famiglia nell’ordinamento italiano. Il modello fondato esclusivamente sul matrimonio eterosessuale non è più l’unico modello riconosciuto: le unioni civili, l’adozione in casi particolari estesa alle coppie omosessuali tramite la stepchild adoption, l’apertura ai single – tutto converge verso una concezione pluralistica della famiglia, fondata sulla qualità delle relazioni e non sulla forma giuridica del legame.

Un cammino lungo, fatto di sentenze

Per comprendere appieno la portata di questa ordinanza, occorre inserirla in un percorso giurisprudenziale che dura da oltre un decennio. Nel 2014 il Tribunale per i Minorenni di Roma apriva la strada alla stepchild adoption per le coppie dello stesso sesso, riconoscendo che nessuna norma vietasse espressamente a un partner omosessuale di adottare il figlio del proprio compagno. La Cassazione confermava nel 2016. La legge Cirinnè sulle unioni civili, approvata quello stesso anno, evitava però deliberatamente di disciplinare i rapporti di filiazione, lasciando il tema nelle mani della giurisprudenza.

La Corte Costituzionale è intervenuta nel 2020 (sentenza n. 230) dichiarando inammissibile una questione sollevata proprio dal Tribunale di Venezia, ma lanciando un monito chiarissimo al legislatore: il vuoto normativo sulla genitorialità delle coppie omosessuali non era più tollerabile. Nel 2021 (sentenza n. 32) la Consulta ha rinnovato l’appello con ancora maggiore fermezza. E nel 2025, con la sentenza n. 68, è arrivata a dichiarare l’illegittimità costituzionale del mancato riconoscimento della madre intenzionale nelle coppie di donne che avessero fatto ricorso alla PMA all’estero.

Ora la palla torna alla Consulta con una domanda ancora più diretta: una coppia di uomini uniti civilmente può essere dichiarata idonea ad adottare un bambino in stato di abbandono all’estero?

Perché l’indipendenza della magistratura è una garanzia per tutti

Questa vicenda dimostra, con la forza dei fatti, quanto sia essenziale che la magistratura resti terza e indipendente dalla politica. Sono i tribunali che, caso dopo caso, sentenza dopo sentenza, stanno costruendo il percorso che il Parlamento non ha il coraggio di tracciare. Lo fanno applicando la Costituzione, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i principi supremi del nostro ordinamento. Lo fanno liberi da pregiudizi e da ideologie.

È per questo che ogni tentativo di indebolire l’autonomia della magistratura – compreso il referendum sulla separazione delle carriere – non è soltanto una questione tecnica: è una questione di diritti. Se la magistratura non fosse stata libera di dialogare con la Corte Costituzionale, questi passi avanti semplicemente non sarebbero avvenuti.

Aggiornamento 2026

L’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Venezia, resa pubblica il 13 marzo 2026, si inserisce nel solco di un’evoluzione che sta progressivamente smantellando le preclusioni soggettive all’adozione. Dopo l’apertura ai single con la sentenza n. 33/2025, il prossimo banco di prova per la Consulta sarà la legittimità dell’esclusione delle coppie unite civilmente. La risposta della Corte Costituzionale avrà un impatto profondo non solo sulla vita delle coppie omosessuali italiane, ma sulla stessa concezione di famiglia nel nostro ordinamento.

Avv. Antonia Battista