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Testamento pubblico e amministratore di sostegno: quando la presenza dell’AdS rende nullo l’atto (Cass. 2648/2026)

Aggiornamento febbraio 2026 – Successioni a Napoli e in Campania Chi assiste una persona fragile lo fa, spesso, con le migliori intenzioni: “Meglio accompagnarla”, “Meglio esserci, così è più tranquilla”.Nel campo delle successioni, però, proprio ciò che appare rassicurante sul piano umano può diventare un problema enorme sul piano giuridico. Con la sentenza n. 2648/2026, […]

Aggiornamento febbraio 2026 – Successioni a Napoli e in Campania

Chi assiste una persona fragile lo fa, spesso, con le migliori intenzioni: “Meglio accompagnarla”, “Meglio esserci, così è più tranquilla”.
Nel campo delle successioni, però, proprio ciò che appare rassicurante sul piano umano può diventare un problema enorme sul piano giuridico.

Con la sentenza n. 2648/2026, depositata il 6 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) ha chiarito un principio essenziale: nel testamento pubblico la presenza dell’amministratore di sostegno non è ammessa. E se l’atto viene ricevuto con quella presenza, il testamento è nullo.

È una pronuncia che interessa da vicino la prassi notarile e, soprattutto, le famiglie: a Napoli e in Campania, dove non di rado le successioni si intrecciano con rapporti tesi tra parenti, un vizio di forma di questo tipo può diventare la miccia di contenziosi lunghi e logoranti.


Cosa è successo: sanzione al notaio e conferma della Cassazione

Il caso nasce da un’ispezione dell’Archivio Notarile Distrettuale: un notaio aveva rogato un testamento pubblico in presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice.
Ne è scaturito un procedimento disciplinare, confermato già in Corte d’Appello e poi definitivamente in Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la sanzione (pecuniaria, € 8.000), perché la violazione non è stata considerata una “semplice irregolarità”, ma un vulnus serio: si è inciso sulle garanzie di libertà e autenticità della volontà testamentaria.

Il riferimento normativo centrale è l’art. 603 c.c., che disciplina forma e presenze nel testamento pubblico, insieme alle norme della disciplina notarile che impongono al professionista di rifiutare atti contrari a norme imperative.


Perché il testamento pubblico è “personalissimo”

Il testamento non è un atto come gli altri. È personalissimo: la volontà deve essere espressa dal testatore in modo diretto, libero e autonomo.

Nel testamento pubblico, la legge ammette solo la presenza del notaio e di due testimoni (con eccezioni tassative per ipotesi particolari, come mutismo o sordità).
L’amministratore di sostegno, anche se nominato per aiutare la persona nella vita quotidiana o nella gestione patrimoniale, non rientra tra i soggetti ammessi.

La Cassazione, su questo, è rigorosa: la tutela della libertà testamentaria prevale su qualunque esigenza di “assistenza esterna” durante la formazione dell’atto.


Amministrazione di sostegno e capacità di testare: niente “testamento assistito”

Un punto molto importante della sentenza riguarda la capacità.

Con l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva di regola la capacità di agire per tutto ciò che non è limitato nel decreto. Ma sul testamento la Cassazione taglia corto: non esiste una via di mezzo.

In sostanza:

  • se la persona è capace, deve testare da sola, secondo la forma prevista dalla legge;
  • se non è capace, non può validamente testare (e l’atto sarebbe comunque esposto a contestazioni per incapacità naturale).

La frase usata dalla Corte è emblematica: o è capace di testare da solo, oppure non lo è. “Tertium non datur.”

Ne deriva anche un chiarimento pratico: neppure l’eventuale autorizzazione del giudice tutelare può “aggiungere” presenze in deroga all’art. 603 c.c.


Un esempio molto concreto (e frequente)

Succede spesso così: una persona anziana è beneficiaria di AdS perché fatica a gestire pagamenti, rapporti bancari o pratiche; tuttavia, sul piano cognitivo, è lucida e determinata. La famiglia chiede: “Può fare testamento? Possiamo assisterla?”

La risposta è: può fare testamento se è capace, ma senza la presenza dell’amministratore durante la redazione del testamento pubblico.
Se emergono dubbi sulla capacità naturale, allora la questione cambia: non si “risolve” con una presenza di supporto, ma con una valutazione seria e prudente della capacità al momento dell’atto.


Cosa cambia nella pratica delle successioni a Napoli e in Campania

Questa pronuncia ha un impatto immediato: perché un testamento nullo non è solo un problema “teorico”. È un problema che esplode dopo il decesso, quando gli interessi economici e le dinamiche familiari diventano più acute.

I rischi principali sono:

  • contestazioni sulla validità del testamento da parte di chi ha un interesse concreto (ad esempio eredi legittimi o soggetti pretermessi);
  • ritardi e complicazioni nella gestione dell’eredità (dalla divisione dei beni alle volture, fino alla disponibilità del patrimonio);
  • aumento delle probabilità di contenzioso quando i rapporti familiari sono già fragili.

Per questo, soprattutto nelle successioni “sensibili”, è essenziale lavorare bene prima.


Opinione dello studio

Dal punto di vista sistematico, la scelta della Cassazione è coerente: l’amministrazione di sostegno deve proteggere, ma non può trasformarsi in uno strumento che, anche indirettamente, incide sulla formazione della volontà testamentaria.

Il testamento è l’atto in cui più di ogni altro il diritto pretende una volontà non filtrata, non mediata, non “accompagnata”.
Ed è proprio qui che si misura il ruolo del professionista: prevenire vizi che, a posteriori, diventano cause.


Quando è utile una consulenza preventiva

È opportuno farsi assistere quando:

  • il testatore è beneficiario di amministrazione di sostegno;
  • nel decreto di nomina compaiono limitazioni (o formulazioni ambigue);
  • la famiglia teme future impugnazioni;
  • esiste già conflittualità tra potenziali eredi.

Spesso bastano poche verifiche ben fatte per evitare errori che, dopo, costano molto di più.


FAQ

L’amministratore di sostegno può essere presente al testamento pubblico?
No. La Cassazione (sent. 2648/2026) ha ribadito che il testamento pubblico è personalissimo e non ammette la presenza dell’AdS.

Il giudice tutelare può autorizzare la presenza dell’AdS?
No. L’autorizzazione non può derogare alle regole formali dell’art. 603 c.c.

Un beneficiario di AdS può fare testamento?
Sì, se è capace e se il decreto non prevede limitazioni specifiche; ma deve testare senza presenze non ammesse.

Se il testamento è stato redatto con l’AdS presente, cosa si può fare?
Va valutata la situazione concreta (tipo di atto, verbale notarile, circostanze) e le possibili iniziative, anche in ottica preventiva rispetto alla futura successione.


A cura dell’Avv. Antonia Battista – Studio Legale Saltelli (Napoli)
Nota informativa: questo contenuto ha finalità divulgativa e non sostituisce una consulenza legale.

Se stai gestendo una successione o un testamento con amministrazione di sostegno (Napoli / Campania), puoi scrivermi: valutiamo insieme i rischi e la strategia più prudente.