Dimissioni di fatto per assenza ingiustificata: quando scattano?
La nuova normativa (Legge 2023/2024 – Collegato Lavoro) ha introdotto le “dimissioni di fatto”, una modalità semplificata per chiudere il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata del dipendente, alternativa al licenziamento disciplinare. 🔹 Cos’è una “dimissione di fatto”? È la presunzione della volontà del lavoratore di dimettersi, desunta da un comportamento concludente: […]
La nuova normativa (Legge 2023/2024 – Collegato Lavoro) ha introdotto le “dimissioni di fatto”, una modalità semplificata per chiudere il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata del dipendente, alternativa al licenziamento disciplinare.
🔹 Cos’è una “dimissione di fatto”?
È la presunzione della volontà del lavoratore di dimettersi, desunta da un comportamento concludente: l’assenza ingiustificata prolungata, senza necessità di una comunicazione formale del dipendente.
🔹 Quando scattano le dimissioni di fatto?
- Dopo 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata.
- I CCNL possono prevedere un termine maggiore (es. 20 o 30 giorni), ma non inferiore ai 15 giorni.
Attenzione: non scatta automaticamente! Il datore di lavoro deve:
- Prendere atto della situazione.
- Inviare comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro).
- Procedere alla cessazione del rapporto (Unilav-Cessazione con causale specifica).
🔹 Ruolo del CCNL
- Può estendere il termine oltre i 15 giorni.
- Non può ridurlo.
- Deve disciplinare esplicitamente la fattispecie se vuole regolare le dimissioni di fatto in modo diverso.
🔹 Differenze tra dimissioni di fatto e licenziamento per assenza
| Aspetto | Dimissioni di fatto | Licenziamento disciplinare |
|---|---|---|
| Chi agisce | Volontà (presunta) del lavoratore | Atto unilaterale del datore |
| Procedura | Comunicazione all’ITL | Contestazione, difesa, valutazione (art. 7 L. 300/70) |
| Preavviso | Il datore può trattenerlo | Nessun preavviso se per giusta causa |
| NASpI (disoccupazione) | Non spetta (salvo eccezioni) | Spetta se licenziamento involontario |
🔹 E se il dipendente presenta dimissioni formali dopo l’assenza?
Se il lavoratore presenta dimissioni mentre è ancora assente o dopo che il datore ha avviato la procedura, sarà il datore a valutare se accettare queste dimissioni formali oppure proseguire con la procedura di “dimissioni di fatto”.
✅ In sintesi
Le dimissioni di fatto:
- Offrono uno strumento semplificato per gestire l’abbandono del posto di lavoro.
- Non si attivano automaticamente, ma richiedono un atto formale del datore.
- Hanno impatti diversi dal licenziamento, soprattutto per il lavoratore (es. NASpI non spettante).
Per maggiori informazioni, contattaci!
Avv. Fabiana Saltelli.