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I presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore promossa dai creditori sociali.

L’azione ex art. 2476, comma 6, c.c. riguarda la responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata (SRL) nei confronti dei creditori sociali, qualora questi ultimi non riescano a soddisfare il proprio credito attraverso il patrimonio sociale. La norma stabilisce che i creditori possono agire direttamente contro gli amministratori per il risarcimento dei danni […]

L’azione ex art. 2476, comma 6, c.c. riguarda la responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata (SRL) nei confronti dei creditori sociali, qualora questi ultimi non riescano a soddisfare il proprio credito attraverso il patrimonio sociale. La norma stabilisce che i creditori possono agire direttamente contro gli amministratori per il risarcimento dei danni derivanti da un’eventuale gestione inadeguata.

In questa situazione, si evidenzia un punto cruciale: per il creditore sociale che intenda agire ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., non basta provare il semplice mancato pagamento del proprio credito. Deve, infatti, dimostrare che il patrimonio sociale sia insufficiente per soddisfare i debiti, ossia che esista un’eccedenza delle passività rispetto alle attività. In altre parole, è necessario che l’attivo sociale (ovvero le risorse economiche della società) sia inferiore ai passivi (i debiti), determinando così l’incapacità della società di far fronte agli obblighi.

Va sottolineato che questa situazione di insufficienza patrimoniale non coincide necessariamente con uno stato di insolvenza, né con la perdita totale del capitale sociale. Una società potrebbe trovarsi in difficoltà nel pagamento dei debiti anche se il patrimonio è intatto, oppure potrebbe esserci una situazione di pareggio tra attivo e passivo (soprattutto nella fase di liquidazione), dove il capitale sociale non è completamente perduto ma la liquidazione dei beni risulta sufficiente a soddisfare i creditori.

In sintesi, per l’azione ex art. 2476, co. 6, c.c., è fondamentale che il creditore dimostri non solo il mancato pagamento del credito, ma anche che il patrimonio della società non sia sufficiente a soddisfare l’intero ammontare delle passività.

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Avv. Fabiana Saltelli.