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Licenziamento per scarso rendimento. Le ultime novità.

Il licenziamento per scarso rendimento riguarda la situazione in cui un lavoratore non raggiunge determinati livelli di prestazione attesi. Tuttavia, è importante chiarire che il lavoratore subordinato ha un’obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè deve mettere a disposizione le proprie energie nei modi e tempi concordati, ma non garantire un risultato specifico. La […]

Il licenziamento per scarso rendimento riguarda la situazione in cui un lavoratore non raggiunge determinati livelli di prestazione attesi. Tuttavia, è importante chiarire che il lavoratore subordinato ha un’obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè deve mettere a disposizione le proprie energie nei modi e tempi concordati, ma non garantire un risultato specifico.

La giurisprudenza ha stabilito che uno scarso rendimento può giustificare un licenziamento solo se sussistono tre condizioni fondamentali:

  1. Oggettiva sproporzione tra i risultati ottenuti dal lavoratore e gli obiettivi assegnati, valutata anche confrontando la prestazione con quella di colleghi in ruoli simili e condizioni analoghe.
  2. Esigibilità degli obiettivi, cioè gli obiettivi devono essere realistici e raggiungibili.
  3. Imputabilità al lavoratore, cioè la causa dello scarso rendimento deve derivare da negligenza o colpa del dipendente e non da problemi organizzativi o altri fattori esterni.

Solo in presenza di queste condizioni, lo scarso rendimento può costituire una giusta causa per il licenziamento. L’onere della prova spetta al datore di lavoro, che deve dimostrare non solo il mancato raggiungimento degli obiettivi, ma anche che ciò dipenda da un colpevole inadempimento del lavoratore.

In sintesi, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo solo quando vi è un rilevante e imputabile calo di performance, con obiettivi chiari e raggiungibili, e un confronto negativo con la media dei colleghi in condizioni simili. Per questo motivo, spesso nei procedimenti giudiziari relativi a questa fattispecie il datore di lavoro può risultare soccombente, a meno che non fornisca prove solide e complete.

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