Spese per i Figli Dopo la Separazione: Il Punto della Cassazione su Spese Ordinarie e Straordinarie
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 25 giugno 2025, n. 17017 Nel contesto delle separazioni e dei conflitti tra genitori, la gestione delle spese relative ai figli rappresenta uno dei temi più delicati. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17017 del 25 giugno 2025, ha ribadito alcuni principi chiave in tema di rimborso […]
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 25 giugno 2025, n. 17017
Nel contesto delle separazioni e dei conflitti tra genitori, la gestione delle spese relative ai figli rappresenta uno dei temi più delicati. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17017 del 25 giugno 2025, ha ribadito alcuni principi chiave in tema di rimborso delle spese anticipate da uno solo dei genitori.
Spese ordinarie: rimborsabili anche senza accordo
La Suprema Corte ha affermato che le spese ordinarie, cioè quelle connotate da certezza, ciclicità e prevedibilità, non necessitano né di un accordo preventivo né di una preventiva informazione all’altro genitore. In tal senso, è legittima la pretesa di rimborso da parte del genitore che le abbia anticipate, nella misura della quota dell’altro.
Nel caso esaminato, la madre aveva sostenuto integralmente il costo di un corso di lingua straniera per il figlio minorenne. Il padre si era opposto al rimborso, sostenendo di non essere stato previamente informato. La Corte ha invece confermato che trattandosi di una spesa ordinaria, prevedibile e ricorrente, il rimborso va comunque riconosciuto.
Rientrano tra le spese ordinarie quelle scolastiche, sanitarie di routine, relative alla mensa, ai libri di testo e alle attività extracurricolari già consolidate nella vita del minore.
Spese straordinarie: quando serve il confronto
La Corte ha poi chiarito che il principio dell’accordo preventivo si applica alle spese straordinarie solo se queste si presentano come eccezionali, imprevedibili o particolarmente onerose. Si tratta, ad esempio, di interventi medici complessi, viaggi all’estero, iscrizione a scuole private o acquisti di beni di elevato valore economico.
Tuttavia, anche per tali spese, l’eventuale mancanza di informazione preventiva o di assenso espresso non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. È compito del giudice valutare, caso per caso, la coerenza della spesa sostenuta con l’interesse del minore e con il tenore di vita familiare.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva accolto l’opposizione del genitore non collocatario, fondata esclusivamente sul dissenso preventivo, ritenendolo non sufficiente ad escludere il diritto al rimborso.
Indicazioni operative per i genitori
I genitori che anticipano spese per i figli devono sempre conservare la documentazione giustificativa (fatture, ricevute, bonifici), al fine di poter eventualmente ottenere il rimborso della quota spettante all’altro genitore.
È inoltre opportuno distinguere con attenzione le spese ordinarie, per le quali non è necessario un accordo, da quelle straordinarie, per le quali è consigliabile attivare una comunicazione preventiva, anche per iscritto, ove possibile.
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