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Affidamento dei minori al servizio sociale: la CTU non vincola il giudice

Avv. Antonia Battista | Diritto di famiglia | Aggiornamento 2026 Quando una coppia si separa in un clima di forte conflittualità, il giudice spesso nomina un consulente tecnico d’ufficio — il CTU — per valutare le capacità genitoriali e capire come tutelare al meglio i figli. Può accadere, però, che il giudice alla fine decida […]

Avv. Antonia Battista | Diritto di famiglia | Aggiornamento 2026

Quando una coppia si separa in un clima di forte conflittualità, il giudice spesso nomina un consulente tecnico d’ufficio — il CTU — per valutare le capacità genitoriali e capire come tutelare al meglio i figli. Può accadere, però, che il giudice alla fine decida in modo diverso rispetto a quanto suggerito dallo psicologo nominato dal tribunale. È legittimo? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3285 del 14 febbraio 2026, ha risposto in modo netto: sì, il giudice può e deve ragionare con la propria testa, purché spieghi perché si discosta dalle conclusioni del CTU.

Il caso: genitori in conflitto, CTU e affidamento al servizio sociale

Il caso esaminato dalla Prima Sezione Civile riguardava l’affidamento di minori al servizio sociale in una situazione di alta conflittualità genitoriale. Era stata disposta una CTU psicologica, le cui risultanze avevano portato il perito a formulare indicazioni specifiche sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice di merito aveva però adottato un provvedimento che si discostava — almeno parzialmente — da quelle indicazioni. Da qui il ricorso in Cassazione, che lamentava la violazione delle conclusioni peritali.

Cosa dice la Cassazione: il giudice è sovrano, non il perito

La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato ma spesso frainteso nella pratica: le risultanze della CTU non sono vincolanti per il giudice di merito. Il consulente tecnico è un ausiliario del giudice, non un decisore. Il suo compito è fornire elementi tecnici — valutazioni psicologiche, osservazioni sulle competenze genitoriali, dati scientifici — che aiutino il giudice a orientarsi in un campo specialistico. Ma la decisione finale spetta sempre e solo al magistrato, che è tenuto a valutare l’intera situazione processuale.

Questo non significa che il giudice possa ignorare la CTU senza motivare. Al contrario: se decide di discostarsi dalle conclusioni del perito, deve spiegare in modo articolato le ragioni di questa scelta, ancorandosi alle risultanze processuali complessivamente considerate. In sostanza, più il disaccordo con il CTU è marcato, più la motivazione del provvedimento deve essere solida e convincente.

Affidamento al servizio sociale: quando e perché

L’affidamento dei minori al servizio sociale è una misura a geometria variabile. La Cassazione negli ultimi anni ha progressivamente delineato due ipotesi distinte, una distinzione resa esplicita dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto l’art. 5-bis nella legge n. 184/1983): da un lato il cosiddetto “mandato di vigilanza e supporto”, che lascia intatta la responsabilità genitoriale e si limita ad affiancare la famiglia con una figura professionale di riferimento; dall’altro l’affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, che è misura ben più incisiva e richiede una motivazione rigorosa, il contraddittorio pieno e — in questo secondo caso — la nomina di un curatore speciale per il minore.

In entrambi i casi, la finalità è la stessa: tutelare il minore garantendo al tempo stesso, per quanto possibile, il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori. La Cassazione ha più volte sottolineato che la conflittualità tra i genitori, per quanto intensa, non è da sola sufficiente a giustificare l’allontanamento dei figli dal nucleo familiare o la compressione della bigenitorialità.

Il rischio della “delega in bianco” al CTU

Nella pratica giudiziaria, capita non di rado che il giudice recepisca acriticamente le conclusioni del CTU, quasi trasferendogli la responsabilità della decisione. La Cassazione ha più volte segnalato questo fenomeno — definibile come “delega in bianco” all’esperto — come una distorsione del sistema. Il perito non decide: osserva, valuta e riferisce. Se il giudice si limita a trascrivere nel provvedimento le conclusioni della consulenza senza elaborarle criticamente, la sentenza rischia di essere priva di quella motivazione autonoma che l’art. 111 della Costituzione richiede.

Analogamente — ed è questo il cuore dell’ordinanza n. 3285/2026 — il giudice che si discosta dalla CTU deve farlo con ragionamento, non per intuizione. La CTU è un punto di partenza qualificato, non un recinto dal quale non si può uscire. Il giudice che la supera con motivazione adeguata esercita correttamente il proprio ruolo; quello che la ignora senza spiegazioni, invece, viola il principio del giusto processo.

Cosa cambia per le famiglie: riflessioni pratiche

Per i genitori che si trovano coinvolti in una separazione conflittuale con CTU in corso, questo principio ha implicazioni concrete. Sapere che le conclusioni del perito non sono automaticamente vincolanti significa capire che la difesa tecnica non finisce con la risposta alla consulenza. È importante che l’avvocato presidi attentamente la fase decisoria, verificando che il giudice — qualunque sia la sua scelta — abbia effettivamente motivato il provvedimento in modo congruo rispetto all’intero quadro processuale.

Se il giudice segue la CTU: la motivazione può essere sintetica, ma deve comunque fare proprie le valutazioni peritali in modo consapevole. Se il giudice si discosta dalla CTU: la motivazione deve essere analitica e ancorata a elementi processuali concreti. In entrambi i casi, un provvedimento che si limiti a richiamare la consulenza senza elaborarla è potenzialmente impugnabile.

Aggiornamento 2026

Con l’ordinanza Cass. sez. I civ. n. 3285 del 14 febbraio 2026, la Suprema Corte consolida e ribadisce il principio della non vincolatività delle risultanze peritali per il giudice di merito in materia di affidamento dei minori al servizio sociale, inserendosi nel solco tracciato dalle pronunce n. 32290/2023 e n. 4327/2024 che avevano sistematizzato le tipologie di affidamento al servizio sociale alla luce della riforma Cartabia. Il quadro normativo di riferimento resta il combinato disposto degli artt. 337-ter c.c., 473-bis.25 c.p.c. e 5-bis l. n. 184/1983.