Adozione Internazionale: ora anche per le persone singole.
La Corte Costituzionale apre a una genitorialità più inclusiva. Con la storica sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui escludeva le persone singole residenti in Italia dalla possibilità di presentare domanda per l’adozione internazionale. […]
La Corte Costituzionale apre a una genitorialità più inclusiva.
Con la storica sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui escludeva le persone singole residenti in Italia dalla possibilità di presentare domanda per l’adozione internazionale.
Una decisione che segna un passaggio fondamentale verso un modello di famiglia più aperto, reale e aderente alla vita quotidiana, in cui anche una sola persona può essere “famiglia” per un bambino che ha bisogno di cura, affetto e stabilità.
La genitorialità non si misura in coppie
Per la Corte, l’esclusione delle persone singole dal percorso adottivo “non è necessaria in una società democratica”, e comporta una compressione sproporzionata della libertà personale e del diritto alla vita privata tutelati dagli artt. 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
“L’adozione è uno strumento a tutela del minore, non un privilegio per gli adulti.”
Ed è proprio in questa ottica che la Corte sottolinea come la normativa esclusiva verso i single, nata in un’altra epoca, oggi finisca per ostacolare l’obiettivo primario dell’adozione: offrire a ogni bambino un ambiente stabile e armonioso.
Cosa dice la Corte
La Corte, con una motivazione articolata, afferma:
• che le persone singole possono garantire un ambiente familiare idoneo, affettuoso e stabile;
• che la valutazione deve avvenire caso per caso, come già accade per le coppie;
• che l’interesse del minore deve restare al centro, senza pregiudizi sulla forma della famiglia.
“La scelta legislativa non risponde più a un’esigenza sociale pressante, né è proporzionata allo scopo perseguito. Determina una lesione dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.”
Cosa cambia da oggi
La sentenza è immediatamente efficace. I tribunali per i minorenni dovranno quindi accettare e valutare anche le dichiarazioni di disponibilità all’adozione internazionale presentate da persone singole, secondo i medesimi criteri previsti per le coppie.
Restano fermi i requisiti previsti dall’art. 6 della legge n. 184/1983 (età, idoneità affettiva, capacità educativa ed economica).
Un passo verso una società più giusta
Questa sentenza non è solo una svolta giuridica. È un riconoscimento di tutte quelle persone che, pur da sole, hanno la forza, il desiderio e la capacità di esserci davvero per un bambino.
Famiglia, oggi più che mai, vuol dire relazione, cura, responsabilità.
Non serve essere in due per amare profondamente.
A volte basta una mano che si tende, e un bambino che trova casa.
Avv.Antonia Battista
