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Prescrizione tra conviventi: sospensione anche nelle coppie di fatto (Corte costituzionale n. 7/2026)

A cura dell’Avv. Antonia Battista Capita più spesso di quanto si pensi: una coppia convive per anni, uno dei due sostiene economicamente l’altro con somme importanti — per una ristrutturazione, per un’attività, per far fronte a un momento difficile. Finché la relazione funziona, nessuno ha voglia di trasformare la vita di casa in un contenzioso. […]

A cura dell’Avv. Antonia Battista

Capita più spesso di quanto si pensi: una coppia convive per anni, uno dei due sostiene economicamente l’altro con somme importanti — per una ristrutturazione, per un’attività, per far fronte a un momento difficile. Finché la relazione funziona, nessuno ha voglia di trasformare la vita di casa in un contenzioso. Si rimanda, si confida, si evita di “mettere per iscritto” in modo rigido.

Poi la relazione finisce. E a quel punto arriva la domanda più scomoda: posso ancora chiedere indietro quei soldi, o è passato troppo tempo?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7/2026 (depositata il 23 gennaio 2026), ha dato una risposta che incide concretamente su tantissime storie reali: la prescrizione rimane sospesa anche tra conviventi di fatto, non solo tra coniugi.

Cosa significa “prescrizione sospesa” in parole semplici

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto, se non viene esercitato per un certo periodo, si estingue.

Da tempo, il codice civile prevede che tra coniugi la prescrizione sia sospesa: l’idea è che non sia ragionevole pretendere che, mentre la famiglia è in piedi, un coniuge interrompa la prescrizione con diffide o azioni giudiziarie che rischiano di incrinare il rapporto.

Finora, però, questa tutela non valeva per i conviventi. E qui nasceva un paradosso: proprio nelle convivenze stabili — dove per quieto vivere si tende a non formalizzare subito — il tempo continuava a correre. E più la relazione durava, più aumentava il rischio di perdere il diritto.

Con la sentenza 7/2026 questo squilibrio viene corretto: durante la convivenza stabile il tempo si “congela”. Quando la convivenza finisce, la prescrizione riprende a decorrere.

Un caso concreto : “ho pagato io, ma non volevo litigare mentre stavamo insieme”

Ti racconto un caso tipico, molto simile a quelli che arrivano in studio.

Una donna convive per diversi anni con il compagno. Lui possiede un immobile intestato solo a sé e decide di fare lavori importanti. Lei contribuisce in modo significativo: versamenti tracciabili, ripetuti, motivati dall’idea di costruire una vita comune. Tra loro c’è un accordo chiaro, anche se non sempre formalizzato “come si farebbe tra estranei”: non è un regalo, sono soldi destinati a rientrare, magari “quando saremo più tranquilli”.

Durante la convivenza, lei non insiste. Non vuole incrinare la serenità familiare con diffide e richieste formali.

Quando la relazione termina, lei chiede la restituzione. Lui non nega di aver ricevuto le somme, ma si difende con un’eccezione fredda e frequente: prescrizione.

Ecco il punto: per anni non ci si è mossi perché c’era un legame affettivo e un progetto di vita; ma il diritto, prima della sentenza, trattava quel periodo come “tempo normale” e quindi potenzialmente letale per la pretesa.

La Corte costituzionale interviene esattamente su questa dinamica: non è ragionevole costringere un convivente a scegliere tra salvare il rapporto o salvare il diritto.

Perché la Corte ha cambiato rotta (e perché conta anche per la vita quotidiana)

La Corte chiarisce che la sospensione della prescrizione non è un premio allo “status” matrimoniale, ma una tutela della dimensione sostanziale del rapporto: la convivenza stabile è una formazione familiare protetta dalla Costituzione (art. 2) e, su un tema come la prescrizione, non ha senso mantenere una differenza di trattamento che produce effetti ingiusti.

Il ragionamento è molto concreto: interrompere la prescrizione spesso richiede atti che preludono a un contenzioso. In una relazione affettiva stabile, questi atti possono essere percepiti come un tradimento della fiducia e mettere a rischio l’equilibrio familiare. Per questo, dire al convivente “dovevi interrompere” significa, in sostanza, imporgli un comportamento che non è esigibile nella normalità di una vita di coppia.

“Convivenza di fatto” non vuol dire “stare insieme”: cosa va provato

Questa tutela non si applica a qualsiasi relazione. Per parlare di conviventi di fatto serve una convivenza stabile, con legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale.

La registrazione anagrafica è un elemento utile, ma non è l’unico: la convivenza può essere dimostrata anche con altri indizi seri e coerenti (vita comune effettiva, domicilio condiviso, spese di casa, organizzazione familiare, progettualità). In giudizio, però, un punto resta decisivo: delimitare l’inizio e la fine della convivenza stabile, perché da lì dipende il calcolo del periodo di sospensione.

Aggiornamento 2026: quali situazioni possono essere influenzate dalla sentenza

Questa decisione incide su molte richieste patrimoniali tra ex conviventi, soprattutto quando in gioco ci sono somme “importanti”, non le spese ordinarie della vita di coppia.

Rientrano spesso in questa area:

  • contributi per lavori su immobili intestati all’altro;
  • prestiti tra partner, anche se l’accordo non è perfetto sul piano formale;
  • anticipazioni per attività o debiti del convivente;
  • richieste di rimborso rimandate per quieto vivere, poi riemerse alla fine della relazione.

La sentenza non significa che “tutto è recuperabile sempre”, ma evita che la pretesa venga azzerata solo perché la convivenza è durata e, durante quel periodo, si è evitato lo scontro.

Opinione dell’avvocato: una tutela di civiltà, ma serve impostazione seria del caso

Dal mio punto di vista, la sentenza 7/2026 mette ordine in un punto dove diritto e vita reale erano in conflitto. È una tutela coerente con l’evoluzione sociale e con la dignità giuridica delle famiglie di fatto.

Detto questo, la solidità di una domanda dipende da due aspetti che vanno costruiti con metodo:

  1. qualificare correttamente le somme (prestito, restituzione, arricchimento, obbligazione naturale… ogni scelta cambia tutto);
  2. documentare la convivenza stabile e la sua durata, perché la sospensione della prescrizione si calcola su quel periodo.

Quando queste due cose sono impostate bene, la discussione “è prescritto” non è più uno slogan: diventa un tema tecnico che si può affrontare con numeri, date e prove.

Domande che mi vengono poste spesso

Se non eravamo registrati come conviventi in Comune, vale lo stesso?

Può valere lo stesso: la registrazione aiuta, ma la convivenza si può dimostrare anche in altro modo.

Quando riparte il termine di prescrizione?

Quando la convivenza stabile finisce. Non sempre coincide con una data “formale”: conta la cessazione della comunione di vita.

Se ci siamo lasciati ma risultavamo ancora residenti insieme?

È una situazione frequente. In questi casi si lavora sui fatti: quando avete smesso di vivere come coppia e con quali elementi si prova.

Se ti riconosci in questa situazione

Se durante una convivenza hai versato somme importanti e oggi temi che “sia troppo tardi”, non dare per scontato che lo sia. Con la sentenza 7/2026 il primo passo è ricostruire in modo pulito la cronologia: quando è iniziata la convivenza stabile, quando è finita, quando sono stati effettuati i versamenti, e quali tracce documentali esistono.

Se vuoi, puoi contattarmi: con poche informazioni essenziali (date e pagamenti principali) posso dirti quale impostazione giuridica è più corretta e quali margini concreti ci sono.